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Immigrazione, cittadinanza, lavoro
Il tema della sicurezza, e i provvedimenti del governo, hanno suscitato un vivace dibattito. Ora. il Parlamento Europeo ha approvato, il 18 giugno, una direttiva sui rimpatri degli stranieri illegali che riecheggia alcuni passaggi del governo. E' opportuno, peraltro, fare il punto sulla libera circolazione delle persone nell'Unione, e sulle norme relative a lavoro e residenza all'estero.

La decisione del Parlamento pongono condizioni più ampie nella lotta all'immigrazione clandestina, anche a costo di sacrificare alcuni diritti e introdurre alcuni automatismi. Due esempi per tutti: la durata massima di detenzione nei centri di permanenza temporanea sino a 18 mesi (oggi, in Italia, 40 giorni); allo straniero che non ottempera al provvedimento di allontanamento, viene fatto divieto di rientrare nel territorio di uno Sato per 5 anni.

Vale la pena anche di ricordare le norme di circolazione e soggiorno per i cittadini UE nei Paesi membri.

Con il trattato di Maastricht è stata istituita la cittadinanza europea (art.17 TCE), in forza della quale ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il diritto di circolare e di soggiornare all’interno dell’Unione è quindi riconosciuto come status fondamentale e individuale di ogni cittadino, indipendente quindi da finalità economiche connesse alla mobilità dei lavoratori. Il pieno godimento di tale diritto è stato del resto rafforzato dall’abolizione delle frontiere nazionali interne e dalla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

In attuazione degli artt. 39 e 17 del TCE sono stati adottati un regolamento e ben nove direttive che regolavano la libera circolazione secondo le diverse categorie di appartenenza e i settori di intervento: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, familiari dei lavoratori, studenti, cittadini. Al fine di semplificare l’esercizio di tale libertà fondamentale da parte dei cittadini, così come la disciplina amministrativa degli Stati membri, nel 2004 è stata poi adottata un’unica direttiva (direttiva 2004/58/CE) che ha modificato il regolamento CEE n°1612/68 e ha abrogato le precedenti direttive.

La direttiva 2004/58/CE regola l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dell’Unione all’interno degli Stati membri. L’attuale disciplina può essere sintetizzata nei seguenti principi chiave:

  • diritto di soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità;
  • diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, con la possibilità per lo Stato membro di richiedere, quale  adempimento amministrativo, l’iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, e a condizione che disponga delle risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema sociale;
  • divieto di discriminazione in base alla nazionalità, in forza del quale ogni cittadino dell'Unione deve godere nello Stato membro ospitante della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali
  • restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione possono essere giustificate solo da  motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. In ogni caso, quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l'allontanamento.
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La direttiva comunitaria 2004/58/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30, che, inseguito ai noti episodi di violenza posti in essere da cittadini Ue,  è stato di recente modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.32 soprattutto in relazione alle limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno e all’allontanamento dal territorio italiano dei cittadini comunitari.

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva comunitaria, il Decreto legislativo prevede che:

•    un  cittadino dell'Unione europea   possa soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio;

•    un cittadino dell'Unione europea (equiparati: Svizzera, Norvegia, Islanda, Lichtenstein) possa soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi quando:

  • - sia  titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolga lavoro autonomo in Italia (soggiorno per motivi di      lavoro);
  • - oppure disponga per se' stesso di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (mero soggiorno);
  • - oppure risulti iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (soggiorno per motivi di studio);    

Fra le novità introdotte dal Decreto legislativo n.32/2008 vi è la dichiarazione di presenza nel territorio italiano da richiedere all’ufficio di polizia, adempimento utile per il computo del periodo di permanenza. In assenza di tale dichiarazione, che è facoltativa, si presume infatti , salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto per oltre tre mesi (e sarà quindi necessario dare prova di sussistenza di una delle condizioni richieste).
 
Nel caso di soggiorno superiore a tre mesi il cittadino comunitario deve richiedere, quale unica formalità amministrativa prevista (in precedenza era invece necessario richiedere in Questura la carta di soggiorno), l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, dando prova della sussistenza di una delle condizioni richieste. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio italiano acquisisce il diritto al soggiorno permanente, che  non è più subordinato alle  condizioni inizialmente previste.     

In forza del diritto alla libera circolazione e soggiorno, i cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare una qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge riserva  ai cittadini italiani. Ogni cittadino dell'Unione che risiede nel territorio italiano  gode inoltre del diritto alla parità trattamento rispetto ai cittadini italiani.    

Il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.32 ha definito le cause e le procedure che limitano la libera circolazione dei cittadini europei. Oltre ai motivi di sicurezza per lo Stato, in particolare per i casi di terrorismo, sono stati regolati i “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, in forza dei quali può essere allontanato dal territorio italiano un cittadino Ue che abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

Rispetto alla disciplina generale prevista dalla direttiva comunitaria e dalla legge di recepimento italiana, si applicano alcune deroghe (fino al 31 dicembre 2008) nei confronti dell’accesso al lavoro dei cittadini neo-comunitari rumeni e bulgari. L’accesso al lavoro è stato infatti pienamente liberalizzato per alcuni settori, mentre per altri è subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Quindi mentre i cittadini dell’Ue di nazionalità rumena e bulgara, al pari degli altri cittadini Ue,  possono soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, permangono alcune limitazioni  all’esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro . In particolare:

  • per il lavoro stagionale e per il lavoro in alcuni settori (agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato), l’assunzione di cittadini rumeni e bulgari è già equiparata a quella dei cittadini dell’Unione europea; il datore di lavoro dovrà quindi rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali
  • per tutti i restanti settori produttivi, in caso di assunzione di cittadini rumeni e bulgari è necessario il  rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

 
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Commissione Europea/DG Regio, Attività di ricerca sull’impatto di modifiche regolamentari in termini di costi amministrativi per la gestione dei Fondi Strutturali.
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Regione Calabria, Servizi di assistenza e supporto tecnico e amministrativo all'istruttoria delle domande di aiuto sulle  Misure 1.2.1 e 1.2.3 del PSR Calabria 2007-2013.
Turchia, Assistenza Tecnica, Informazione e Pubblicità per Operazioni potenziali e beneficiari dei Grant (HRD OP 5.2).
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